Il professionista può accedere alla procedura di concordato minore nel caso in cui abbia maturato debiti di natura promiscua.
Infatti, come previsto dall’art. 74 CCII, possono accedere a tale procura tutti i debitori di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) del CCII escluso il consumatore, cioè il sovraindebitato che non ha alcun debito derivante da attività d’impresa o professionale.
Pertanto un professionista che ha assunto debiti in qualità di consumatore ma anche debiti derivanti dall’attività professionale può presentare proposta di concordato minore ai sensi dell’art. 74 CCII.