Secondo la massima n. 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze, anche le società di persone possono avere un amministratore non socio. Essendo consentita per le società di capitali l'acquisizione di partecipazioni in società di persone, anche possedendole integralmente, venendo meno il legame inscindibile tra amministratore e socio.
Nel momento in cui una società di persone è per intero partecipata da società di capitali, l'obbligo di conduzione personale richiederebbe la nomina come amministratore di una delle società di capitali partecipanti, la quale dovrebbe espletare l'incarico per il tramite del proprio organo amministrativo, realizzando così la dissociazione tra socio e amministratore.