Nonostante l'articolo 74 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non specifichi una durata massima per il piano concordatario, limitandosi a richiedere che la proposta includa tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, non è ammissibile presentare una proposta di concordato minore che preveda un periodo di adempimento eccessivamente lungo. Una tempistica così prolungata apparirebbe del tutto irragionevole e priverebbe la proposta di concordato della sua finalità tipica, che consiste - anche secondo il Codice della Crisi - nell'offrire un soddisfacimento non solo significativo dal punto di vista finanziario, ma anche realizzabile entro un periodo di tempo ragionevole.