Inerzia del Curatore e legittimazione del fallito a proporre impugnazione
Nel caso di accertamento tributario I.V.A., i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui la dichiarazione di fallimento del contribuente è intervenuta, quest'ultimo, a cui è stato notificato l'atto impositivo, può impugnarlo ai sensi dell'art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dall'impugnazione.
La mancata impugnazione da parte del curatore può derivare da inerzia, disinteresse oppure può essere una decisione ponderata volta a tutelare gli interessi dei creditori.
La legittimazione del fallito a proporre ricorso è giustificata dall'interesse a contestare le pretese tributarie che potrebbero comportare effetti sanzionatori e penali rilevanti.