Liquidazione controllata in assenza di beni o esdebitazione dell’incapiente
In merito alla questione della possibilità o meno di ammissione alla procedura di liquidazione controllata in assenza di beni, anche futuri, dall’interpretazione letterale dell’art. 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) si evince che non è possibile accedere a tale procedura senza beni liquidabili.
Tale articolo infatti prevede esplicitamente che il sovraindebitato possa chiedere la liquidazione “dei suoi beni”, siano essi presenti o futuri, ma comunque esistenti.
Pertanto in assenza di beni attuali e/o futuri, non sarà possibile chiedere l’accesso alla procedura di liquidazione controllata, ma sarà necessario richiedere di avvalersi dello strumento dell’esdebitazione dell’incapiente, disponibile proprio per quei soggetti sovraindebitati che non dispongono di un patrimonio liquidabile.
Tale interpretazione risulta anche in linea con il principio generale dell’economicità della procedura. Appare infatti inutile ed antieconomico aprire una procedura di liquidazione controllata, considerando i costi ad essa relativi, sapendo già che non sono presenti beni da poter liquidare.