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Agenzia delle Entrate e Riscossione – Pignoramento presso terzi

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Piano consumatore ex art 67 unico creditore e finanza esterna

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Concordato minore e giudizio di cram down

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Regime forfettario: nuovo limite reddito da lavoro dipendente 2025

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Aliquote IRPEF 2025

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Ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore in deroga all’art 2740

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Inammissibile la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile privo di qualsiasi bene

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Ammessa domanda tardiva OCC nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012

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Insinuazione al passivo dipendente

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L’analisi comparativa (ISA Italia 520)

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La verifica dei saldi di apertura (ISA Italia 510)

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Valutazione della diligenza nelle procedure di sovraindebitamento

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Valutazione della colpa nella procedura di ristrutturazione dei debiti

A differenza dell'art. 12-bis della legge 3/2012, l’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È stata quindi eliminata la valutazione, da parte del giudice, della colpa genericamente intesa, senza distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
Tale modifica è stata inserita per non richiedere requisiti soggettivi troppo rigidi per l’ammissione a tale procedura e per non lasciare eccessiva discrezionalità al giudice in riferimento al giudizio di omologa.
Il legislatore nell’inserire il concetto di colpa grave ha voluto anche considerare la qualità dei soggetti ricorrenti, che spesso non sono nelle condizioni e non hanno le capacità di rendersi conto del loro progressivo indebitamento.
Il giudice non deve più valutare se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha determinato con colpa grave, malafede o atti fraudolenti.
Inoltre si deve tenere conto anche del comportamento del soggetto finanziatore, per il quale è necessario valutare se, al momento dell’erogazione del prestito, ha agito diligentemente valutando il merito creditizio del soggetto richiedente.
Nel caso in cui non abbia correttamente valutato il merito creditizio, tale creditore che abbia quindi “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento” non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa (art. 69, comma 2, CCII).
 
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