Ristrutturazione del consumatore non ammissibile in presenza di debiti promiscui
La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) presentata da un imprenditore individuale ormai cessato, ma con residui debiti derivati dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, è da considerarsi inammissibile. La qualifica di consumatore, necessaria per accedere a tale procedura agevolata, non si basa soltanto sul mancato svolgimento di attività imprenditoriale o professionale allo stato attuale, ma richiede anche che i debiti da ristrutturare non derivino da un'attività svolta in passato.
In pratica, la condizione per ottenere il beneficio della ristrutturazione secondo l'art. 67 CCII è l'assenza di debiti connessi all'attività imprenditoriale o professionale anche se svolta in precedenza. La qualifica di consumatore viene esclusa quando vi sono debiti "promiscui", ovvero debiti che hanno una connessione con l'attività imprenditoriale o professionale, indipendentemente dalla loro prevalenza o meno rispetto ad altri tipi di debiti.
Solo in presenza di debiti di natura consumeristica si può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 CCII, che prevede per il consumatore un trattamento agevolato (ad esempio esclusione dal voto dei creditori, possibilità da parte del giudice di valutare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria solo in caso di specifica opposizione dei creditori) che non troverebbe giustificazione in caso di debiti contratti nello svolgimento di attività imprenditoriale o professionale.