Non c’è scioglimento del vincolo sociale in caso di fallimento delle società di persone
La Cassazione, con la sentenza n. 36378 del 29/12/2023, ha stabilito che il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, in quanto l'esclusione di diritto del socio dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto, in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., non opera nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società di persone, a causa della responsabilità illimitata del socio, in quanto il disposto è volto a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio.