Il concordato minore può essere proposto anche dal consumatore erede dell’imprenditore defunto
Secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 2 del Codice della Crisi, il consumatore è definito come una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all'attività imprenditoriale, senza escludere la possibilità che la persona possa svolgere un'attività imprenditoriale. Questo pone l'accento esclusivamente sulla tipologia di obbligazioni che vengono ristrutturate attraverso lo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza utilizzato.
La definizione di consumatore perciò prevede che chi avvia una procedura concorsuale assume la qualifica di consumatore o di professionista in virtù della natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e deve intendersi di natura oggettiva e non soggettiva, poiché dipende dal tipo di obbligazioni contratte e non dalla qualifica soggettiva della persona interessata.
L’erede dell’imprenditore defunto di un’impresa sotto soglia potrà pertanto alternativamente accedere al concordato minore o optare per la liquidazione controllata.