Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione del codice della crisi di impresa
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza consente l’accesso alle procedure di risoluzione della crisi anche a società con perdite notevoli senza procedere alla preventiva ricapitalizzazione.
Le tre diverse disposizioni (art. 20: la composizione negoziale della crisi, art. 64: gli accordi di ristrutturazione e art art.89: il concordato preventivo) sospendono gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e la relativa causa di scioglimento, senza però sospendere gli obblighi di natura informativa stabiliti dal codice civile.
Nonostante le molteplici condizioni previste, l'obiettivo comune è quello di consentire alle società con perdite rilevanti di accedere alle suddette procedure senza necessariamente ricorrere a operazioni di ricapitalizzazione. Questo principio, affine a quanto stabilito dall'art.182 sexies della legge fallimentare, si fonda sull'idea che il controllo giudiziario possa offrire ai creditori una protezione superiore rispetto al capitale sociale.