Il creditore cessionario del quinto dello stipendio o della pensione, a seguito dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ha più titolo per beneficiare di tali pagamenti e, pertanto è sancita l’inopponibilità alla procedura di ristrutturazione del pignoramento presso terzi, così come previsto dalla sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 della Corte Costituzionale. Tale situazione si verifica, poiché a seguito dell’accesso ad una procedura di sovraindebitamento, tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti altrimenti viene meno il rispetto del principio della par condicio creditorum, principio alla base di tutte le procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento.