Nel caso di deposito di ricorso di ammissione al concordato preventivo ex art 84 CCII il Tribunale è tenuto a verificare la competenza territoriale e che sia allegata la documentazione prevista ex art 39 nonché sia sostenuta dai relativi requisiti di accesso soggettivi ed oggettivi.
In merito a quanto previsto all’art. 87 CCII, il controllo è limitato alla fattibilità delle attività proposte atte a soddisfare la massa dei creditori, così come attestato dal professionista indipendente e sulla base delle indicazioni del Commissario Giudiziale nonché alla conseguente assenza di una situazione ostativa, quale la presenza di divieti di legge o di fatti noti che potrebbero precludere il raggiungimento.