Estinzione del giudizio tributario pendente dopo l’omologazione dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
Il pronunciamento giudiziario perde efficacia in tutte le situazioni in cui sono state regolate le questioni fiscali pendenti secondo le disposizioni di legge o in ogni altro caso di risoluzione della controversia. Tra le circostanze che rientrano in quest'ultima categoria figura naturalmente quella contemplata all'art. 182-ter, comma 5, della legge fallimentare, norma che è stata recentemente riformulata nell'art. 63, comma 3, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII). Quest'ultimo articolo è dedicato a disciplinare, nell'ambito del rinnovato contesto concorsuale, la transazione riguardante crediti di natura tributaria e contributiva.
Nel dettaglio, nel contesto della transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare, la quale è stata conclusa tra le parti e ha ottenuto l'omologazione da parte del tribunale competente in relazione all'accordo di ristrutturazione dei debiti, è importante notare che tale omologazione deve intervenire successivamente alla sentenza oggetto di ricorso per cassazione. In tal caso, si rende necessario concludere il ricorso stesso dichiarando la cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo negoziato intervenuto.