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Key Audit Matters: il loro ruolo secondo gli ISA Italia 701

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Revoca del concordato preventivo ex art. 106 CCII

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Liquidazione controllata socio di società di persone

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Aliquota del 5% per i forfettari

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Novità dal 2025 sulla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

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Acconto IVA 2024

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Apertura della liquidazione e scioglimento del vincolo sociale

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Concordato minore in continuità ammissibile anche solo con finanza esterna

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Beni sopravvenuti all’apertura della procedura ed effetto automatico di esdebitazione

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Ancora sospeso il registro dei titolari effettivi

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Il Mod. RLI aggiornato

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Socio illimitatamente responsabile – accesso alle procedure di regolamento della crisi

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Revoca del concordato preventivo ex art. 106 CCII

Ai sensi dell’art. 106 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che sostanzialmente riproduce quanto previsto dall’art. 173 della legge fallimentare – relativamente ai presupposti idonei a legittimare la revoca del provvedimento di apertura della procedura concordataria, è possibile richiamare, in via generale e senza pretesa di esaustività, i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo tali principi, "in tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a giustificare la revoca ex art. 173 L.F. i fatti accertati dal Commissario giudiziale.
Tali fatti includono non solo quelli completamente ignoti nella loro materialità e scoperti successivamente, ma anche quelli che, pur essendo noti, risultano esposti in modo non adeguato o incompleto nella proposta concordataria e nei relativi allegati, qualora abbiano il potenziale di compromettere il cosiddetto consenso informato dei creditori circa le effettive prospettive di soddisfacimento delineate nella proposta stessa. Il Giudice, quale garante della regolarità della procedura, è infatti tenuto a verificare che ai creditori siano forniti tutti gli elementi indispensabili per una valutazione corretta e consapevole della convenienza della proposta" (vedi Cass. 13 aprile 2022, n. 12115).
Tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, ai sensi dell’art. 173 L.F., rientrano i fatti che siano stati taciuti nella loro interezza o esposti in modo parziale o non adeguato, e che abbiano una valenza anche solo potenzialmente ingannevole per i creditori, a prescindere dall’effettivo pregiudizio eventualmente arrecato a questi ultimi (vedi Cass. 10 ottobre 2019, n. 25458).
Inoltre, sotto il profilo oggettivo, gli atti di frode devono essere intesi come comportamenti finalizzati a occultare situazioni di fatto che possano influenzare il giudizio dei creditori e che abbiano un potenziale ingannevole, essendo idonei a compromettere il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, specie in caso di liquidazione. Tali situazioni risultano inizialmente ignote agli organi della procedura e ai creditori, ma vengono successivamente accertate nella loro sussistenza o completezza, evidenziando una rappresentazione originariamente del tutto inadeguata. Sotto il profilo soggettivo, questi atti devono essere caratterizzati da una condotta consapevole e volontaria, senza che sia necessaria una preordinazione dolosa.
 
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