Apertura della liquidazione e scioglimento del vincolo sociale
L’apertura della liquidazione controllata determina, automaticamente, l’esclusione del socio dalla società di persone, come previsto dall’art. 2288 del Codice Civile. Di conseguenza, il socio ha diritto a ottenere la liquidazione della propria quota, il cui onere ricade sulla società e sugli altri soci, entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento, in conformità all’art. 2289 c.c.
Pertanto, il liquidatore dovrà prestare particolare attenzione alla gestione delle vicende riguardanti la società in nome collettivo (s.n.c.) di cui il debitore fa parte, allo scopo di includere nell’attivo della procedura il valore derivante dalla liquidazione della quota sociale spettante al debitore.