La normativa in merito al concordato minore ex art 74 CCII, sia in continuità sia liquidatorio, prevede che il ricorso abbia contenuto libero, pertanto non è rilevante dimostrare l’eventuale ricavato per i creditori derivante dall’attività, nel caso in cui il professionista nominato abbia attestato che l’apporto di finanza esterna sia sufficiente a garantire un soddisfacimento dei creditori migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel caso in cui l’Ente adibito alla riscossione si esprima con voto contrario, il Tribunale potrà intervenire con il meccanismo del cram down nel caso siano rispettati i requisiti previsti.