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Inammissibile la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile privo di qualsiasi bene

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Ammessa domanda tardiva OCC nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012

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Insinuazione al passivo dipendente

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Modifiche al giudizio del revisore e relativi impatti: ISA Italia 705

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Key Audit Matters: il loro ruolo secondo gli ISA Italia 701

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Regime fiscale: contabilità semplificata

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Ritenuta ridotta sulle provvigioni

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Indice Istat Novembre

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Consumazione del reato di omesso versamento Iva e ritenute

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Compensi amministratori

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Modifica apportata dal Correttivo–ter in tema di esdebitazione dell’Incapiente

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Revoca del concordato preventivo ex art. 106 CCII

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Welfare

Per l'anno 2024, viene confermata un'eccezione alle disposizioni dell'articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale esclude dalla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, purché l'importo complessivo non superi € 258,23 nel periodo d'imposta. Con la Finanziaria 2024 tale limite è stato innalzato € 1.000.
Pertanto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate al dipendente, purché non superino complessivamente € 1.000 e riguardino:
  • il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa o per il pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
 
Tale limite è stato incrementato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
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