Esdebitazione dell’incapiente anche in presenza di debitore che svolge attività lavorativa e dispone di un'autovettura
Con una recente sentenza il Tribunale di Bologna ha applicato l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente previsto dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ad un imprenditore che ha cessato l’attività da più di un anno.
Il ricorrente risulta non disporre di un patrimonio economicamente rilevante, sia reddituale che immobiliare e mobiliare. Svolge un’attività lavorativa part time, che permette di avere un reddito mensile esclusivamente sufficiente al soddisfacimento di bisogni primari propri e del nucleo familiare. È proprietario di un’autovettura ma la stessa, immatricolata da oltre un decennio, risulta vetusta e di scarso valore, nonché essenziale al debitore per soddisfare le proprie “esigenze di vita” e per raggiungere il luogo di lavoro.
Pertanto è stato verificato che il ricorrente non dispone di alcuna utilità da offrire ai creditori, nemmeno in prospettiva futura.