Prosecuzione dell’attività d’impresa nella liquidazione controllata
L’imprenditore individuale o il professionista che decida di far ricorso alla procedura di liquidazione controllata può chiedere di proseguire l’attività lavorativa senza la necessità che la sentenza disponga l’esercizio provvisorio qualora dalla prosecuzione della stessa derivi la possibilità di apprensione di utilità per i creditori.
Ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. e), il debitore potrà chiedere di mantenere l’utilizzo dei beni strumentali all’esercizio dell’attività, nel caso in cui ciò tuteli maggiormente gli interessi del ceto creditorio.