Liquidazione controllata ex art 268 CCII – limite mantenimento del debitore
La proceduta di liquidazione controllata, come stabilito dall’art. 268 comma 4 lettera b, CCII prevede che il Giudice Delegato determini l’importo che il debitore potrà trattenere a titolo di mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.
Tale importo può, nel caso in cui la documentazione depositata allegata al ricorso sia sufficientemente esaustiva, essere determinato già nella sentenza di apertura, diversamente, sarà onere del liquidatore raccogliere quanto necessario per permettere al Giudice Delegato di provvedere in tal senso.