Ammissibilità dell’apporto di finanza esterna nella liquidazione controllata
La procedura di liquidazione controllata può essere avviata anche in assenza di beni materiali o patrimoniali da liquidare, purché il debitore disponga di un reddito sufficiente a garantire il versamento di una somma destinata ai creditori, eccedente la quota necessaria per il proprio sostentamento e quello del suo nucleo familiare. Questo principio trova una particolare conferma nei casi in cui, oltre alla dimostrata capacità del debitore di generare un surplus economico da destinare alla soddisfazione dei creditori, è previsto un ulteriore elemento a supporto della procedura rappresentato dall’apporto di finanza esterna.
Tale somma, messa a disposizione da un terzo soggetto, contribuisce ad accrescere le risorse disponibili per il soddisfacimento delle pretese creditorie, rafforzando così la sostenibilità e la fattibilità della liquidazione controllata. L'intervento di un soggetto esterno che offre un contributo economico rappresenta un elemento di particolare rilievo, in quanto può accelerare la definizione della procedura e garantire una maggiore tutela degli interessi dei creditori, i quali potranno beneficiare di un immediato incremento delle somme destinate al soddisfacimento delle loro richieste.