Il Legislatore non ha ritenuto necessario includere il Pubblico Ministero tra i soggetti legittimati a richiedere la liquidazione controllata del debitore, come stabilito dagli articoli 38, comma 1, e 73 e 83 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Questa scelta non può essere considerata come una lacuna da colmare o un errore di coordinamento, ma piuttosto come una decisione che ha preso in considerazione gli obiettivi da perseguire, in particolare quello di consentire al Pubblico Ministero di avviare l'iniziativa presso il tribunale concorsuale al fine di rimuovere dal mercato un'impresa che potrebbe causare gravi danni al corretto funzionamento dell'economia solo se supera determinate soglie dimensionali.