Rigetto della istanza di esdebitazione: possibilità di reclamo
Il ricorrente è l'unico soggetto legittimato a presentare ricorso se l'istanza di esdebitazione proposta ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa (CCI) viene respinta.
Non è prevista una fase di opposizione davanti al Giudice Delegato, a differenza di quanto previsto per il decreto di accoglimento. conseguentemente, il reclamo deve essere presentato dinanzi alla Corte d’Appello in conformità con quanto disposto dagli artt. 283 comma 8 e 50 del CCI.