In presenza di attivo derivante solo da pensione inferiore a mille euro (quindi in assenza di beni mobili ed immobili), l’istanza di apertura della liquidazione controllata è inammissibile per mancanza di attivo da liquidare, sebbene il ricorrente sia disponibile a destinare un rateo mensile del trattamento pensionistico alla liquidazione, senza considerare l'antieconomicità della procedura. Infatti, secondo l'art. 268, comma 4, lettera a) del CCII, non rientrano nella liquidazione controllata i beni impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., tra cui le pensioni inferiori a mille euro.