L’art. 87 del CCII prevede che il contenuto minimo che deve avere il piano di concordato sia in continuità sia si tratti di concordato liquidatorio.
Nel caso in cui il piano preveda l’assunzione dell’impegno all’esecuzione di tutti i pagamenti in esso previsti, condizionato all’omologa dello stesso, di una società terza, con subentro della suddetta nell’attivo e nel passivo concordatario, quale successore universale, si ritiene condivisibile l’orientamento prevalente nella giurisprudenza secondo cui non è necessaria la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII, essendo riferita ai casi di previsto trasferimento oneroso dell’azienda.