Ristrutturazione dei debiti del consumatore e fondo per spese di procedura
Nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, diversamente dalla procedura di liquidazione controllata, gli importi destinati al soddisfacimento dei creditori non possono essere specificati dai creditori stessi né successivamente modificati o ridotti. Questo vale sia per tener conto delle spese procedurali future, come costi di gestione del conto o di pubblicità, sia per nuovi crediti eventualmente avanzati dai creditori.
Una volta accettata dai creditori, la proposta, ai sensi degli articoli 67 e seguenti del CCII, diventa vincolante sia per i tempi di pagamento che per gli importi concordati.
Di conseguenza, è responsabilità del debitore includere nel piano tutte le spese connesse alla procedura. A tal fine, è necessario prevedere un fondo apposito per coprire i costi di gestione, tra cui anche il compenso del gestore della procedura.