L'apertura della procedura di liquidazione controllata determina il blocco delle azioni esecutive o cautelari individuali, come stabilito dall'art. 270, comma 5 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questo implica che nessun creditore potrà avviare o proseguire esecuzioni individuali contro il patrimonio del debitore, a tutela della parità di trattamento tra i creditori e per evitare la dispersione delle risorse a disposizione della procedura.
In presenza di esecuzioni immobiliari in corso, spetta al Liquidatore valutare la strategia più vantaggiosa per la procedura e per la Massa dei Creditori. In tal caso, il Liquidatore può decidere se subentrare nella procedura esecutiva già avviata o, alternativamente, richiedere al Giudice dell'Esecuzione (G.E.) l’autorizzazione a dichiarare l'improcedibilità dell’azione esecutiva stessa, se ciò risulta più conveniente.
Una disciplina diversa si applica quando il creditore è un istituto di credito fondiario. In tali casi, analogamente a quanto previsto per la liquidazione giudiziale, entra in vigore l’art. 41, comma 2, del Testo Unico Bancario (t.u.b.). Questo articolo consente alla banca di avviare o proseguire l’azione esecutiva sugli immobili ipotecati a garanzia di mutui fondiari, anche dopo l’avvio della procedura di liquidazione controllata.