Richiesta di misure protettive nel concordato minore
Quando viene proposto un concordato minore, non è ammissibile che il debitore presenti, in maniera separata e autonoma, una richiesta finalizzata all’ottenimento di misure protettive per un determinato periodo di tempo. Ciò avviene sulla base del presupposto che gli articoli 54 e 55 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) possano trovare applicazione anche in tale procedura. Tuttavia la normativa specifica che disciplina il concordato minore prevede una disposizione di carattere speciale. Essa stabilisce che le misure protettive possano essere concesse esclusivamente in concomitanza con l’emissione del decreto di apertura della procedura stessa, e non prima né separatamente da esso.
Ne consegue che qualsiasi istanza avanzata in modo autonomo dal debitore, al di fuori del contesto del decreto di apertura del concordato minore, deve essere considerata inammissibile.