Il TFR potrà essere acquisito dalla procedura di liquidazione controllata ex art 268 e ss CCII solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro i tre anni dalla data di apertura; allo stesso modo in caso di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore non potrà essere valutato parte del patrimonio disponibile nonostante si tratti di un credito certo nell’ammontare.