Ammissibilità dell'esdebitazione dell'incapiente anche se titolare di reddito da lavoro dipendente
In presenza dei presupposti di legge, può essere ammissibile l'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII in capo al debitore titolare esclusivamente di un reddito da lavoro, privo di beni mobili e immobili.
Nella fattispecie, il debitore in questione è un dipendente part-time con contratto a tempo indeterminato, che percepisce un salario netto di 840 euro al mese (calcolati su tredici mensilità).
In presenza di queste condizioni, il debitore può presentare una domanda per l'immediata esdebitazione, e se il giudice ritiene che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge, potrebbe emettere il decreto di immediata esdebitazione. Questo decreto consente al debitore di ottenere il beneficio della cancellazione dei debiti residui, se il suo reddito è insufficiente a soddisfare le obbligazioni.