L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente:
‑ dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
‑ dai contribuenti assoggettati all’Ires entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si sottolinea che le scadenze richiamate non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998 e variano in base alla data in cui si verifica l’operazione.