Imprenditore individuale con debitoria promiscua oltre i limiti dimensionali
L'imprenditore individuale che ha accumulato debiti complessivi superiori alla soglia prevista dall'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e, pertanto, non può accedere alle procedure di sovraindebitamento.
Non rileva, in questo contesto, che la parte debitoria derivante dall'attività d'impresa sia inferiore al limite indicato, in quanto l'indebitamento complessivo dell'imprenditore individuale deve essere considerato nella sua totalità. Questo perché, data la commistione patrimoniale tipica dell'imprenditore individuale, tutti i debiti – sia civili che commerciali – contribuiscono al calcolo dell'esposizione debitoria complessiva.