Nelle procedure di sovraindebitamento pendenti ex L. 3/2012, sono ammesse le domande tardive di insinuazione allo stato passivo fino a quando non siano state esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione.
Anche il credito vantato dall’OCC, sia per la quota spettante all’Organismo, sia per la quota spettante al gestore, dovrà essere oggetto di insinuazione.
Tale credito, qualora quantificato entro i limiti del d.m. 202/2014, ha natura prededucibile.