La procedura familiare contemplata dall'articolo 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è vincolata alla condizione che tutti i membri familiari coinvolti nel sovraindebitamento depositino istanza di accesso alla medesima tipologia di procedura. Questo significa che se alcuni membri della famiglia optano per un tipo di procedura di sovraindebitamento diverso da altri, la normativa non consente l'applicazione della procedura familiare.
Quando si verifica questa situazione, le richieste per procedure di sovraindebitamento diverse, presentate da membri distinti della stessa famiglia, devono essere trattate separatamente. La Cancelleria incaricata dovrà istituire un fascicolo telematico distinto per ciascuna di queste richieste, e i professionisti che assistono i soggetti coinvolti dovranno compilare all'interno di ciascun fascicolo la documentazione rilevante esclusivamente per i singoli richiedenti.
La procedura familiare può essere adottata solo se tutti i membri coinvolti convivono o se il sovraindebitamento ha un’origine comune tra di loro. In mancanza di questi elementi, la richiesta di accesso a tale procedura non è possibile secondo quanto previsto dalle disposizioni del CCII.