Nell’ambito della legge di conversione del DL 145/2023 è stato presentato un emendamento che, integrando il comma 2 dell’art. 63 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stabilisce che ai fini dell’approvazione della transazione fiscale, qualora si preveda una falcidia del debito originario superiore alla percentuale e all’importo che verranno stabiliti del direttore dell’agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, sarà necessario un preventivo parere conforme espresso dalla struttura centrale, anch’essa individuata con apposito provvedimento direttoriale.