Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, regolamentata dall'art. 67 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), si sottolinea che i singoli creditori non sono legittimati a contestare la quantificazione dei crediti degli altri creditori o delle spese di procedura. In base all’art. 70 CCII le osservazioni possono riguardare esclusivamente l’assenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura o la convenienza del piano proposto.
Tuttavia, il giudice ha il potere di omologare il piano anche se un creditore manifesta opposizione, purché ritenga che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.