Nullità parziale delle clausole collegate al tasso Euribor
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12007/2024 ha sancito che, qualora sia provato che la determinazione dell'Euribor per un certo periodo sia stata oggetto di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, le clausole dei contratti di mutuo che fanno riferimento all'Euribor, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), a causa dell'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto. A tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in quest’ultimo caso le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e la possibilità della sua sostituzione in via normativa, ove non sia possibile ricostruirne il valore autentico, depurato dell'alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.