Dalla normativa europea e dal Codice della crisi non emerge alcuna disposizione che consenta al debitore di modificare unilateralmente, ovvero senza il consenso della controparte, le condizioni dei contratti in corso considerati necessari per la continuazione dell’attività aziendale.
Pertanto, si deve concludere che qualsiasi modifica unilaterale delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore — come nel caso di una "rimodulazione" del credito della società di leasing fino alla scadenza del rapporto, effettuata senza una rinegoziazione delle condizioni contrattuali — viola il principio di autonomia e libertà negoziale sancito dall’art. 1322 c.c., in quanto non si rinviene nella normativa concorsuale alcuna disposizione o principio che legittimi una simile deroga.