In virtù del d.lgs. 136/2024, l'inammissibilità del concordato minore proposto da una persona fisica la cui ditta individuale risulta cancellata dal Registro delle Imprese deve essere confermata. Tale inammissibilità si basa sull’ultimo comma dell’art. 33 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), il quale si applica senza distinzioni a tutti gli imprenditori, inclusi quelli individuali e non solo gli enti collettivi. Di conseguenza, un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese e gravato da debiti d’impresa può accedere esclusivamente alla procedura di liquidazione controllata, escludendo la possibilità di ricorrere a una procedura concorsuale negoziale.