Il Correttivo ter al CCII ha modificato l’art 33 in merito alla possibilità, per il solo imprenditore individuale, di accedere alla liquidazione controllata anche dopo un anno dalla cessazione dell’attività; tale modifica non ha interessato il comma 4, pertanto continua ad essere inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro Imprese.