Pagamento del compenso dell’OCC nel concordato minore
Nella procedura di concordato minore, è opportuno che il gestore attenda il completamento della fase esecutiva e la dimostrazione dell’interlocuzione con il debitore prima di richiedere il pagamento del proprio compenso e di quello dell’OCC, i quali devono essere comunque liquidati dal Giudice.
Se il gestore provvede al pagamento del proprio compenso e di quello dell’OCC prima della liquidazione giudiziale, si assume il rischio di una liquidazione non conforme e di un eventuale obbligo di restituzione. Il Giudice, pertanto, deve attendere la conclusione della fase esecutiva e la prova dell’interazione con il debitore prima di disporre la liquidazione dei compensi e autorizzarne il pagamento. Anche qualora il pagamento fosse già avvenuto, è necessario che il Giudice lo ratifichi ufficialmente, sancendo la conclusione della fase esecutiva.