I debiti prescritti non concorrono ex art 2, comma d, CCII al fine del superamento della soglia di fallibilità.
Spetta al debitore dimostrare il mancato superamento dei limiti ed il Tribunale dovrà verificare tale eccezione, basandosi non solo sulla documentazione depositata ma richiedendo all’ente in questione in ordine a tale prescrizione ed all’eventuale esistenza di atti di interruzione dei termini.