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Liquidazione controllata limite per il mantenimento
In materia di liquidazione controllata, la determinazione delle spese necessarie per il sostentamento personale e familiare del debitore, in assenza di una specifica disposizione, deve avvenire applicando, in linea di principio, il criterio previsto dall’art. 283, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa. Tale criterio stabilisce che le spese siano quantificate in base all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE, con un’eventuale maggiorazione per le spese legate alla produzione del reddito del debitore. La determinazione concreta di tali spese spetta comunque al Giudice Delegato, una volta avviata la procedura di liquidazione, dopo aver acquisito una conoscenza più approfondita delle risorse economiche e finanziarie disponibili e degli oneri necessari al mantenimento.