Il decreto di chiusura della procedura deve essere pronunciato anche in assenza di una previsione esplicita, sia per attestare la conclusione del procedimento esecutivo, sia per tutelare il debitore rimuovendo gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa.
Poiché il sistema attuale non consente una pubblicazione unitaria e progressiva dei provvedimenti relativi alla stessa procedura, la semplice pubblicazione del decreto di chiusura non sarebbe sufficiente a garantire tale scopo. Per questo motivo, è necessario disporre la cancellazione delle pubblicazioni relative all’apertura della procedura e all’omologa del piano.
Di conseguenza, con il provvedimento di chiusura il Tribunale ordinerà all’OCC di:
1. Provvedere alla cancellazione della pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 70, commi 1 e 8.
2. Eliminare i dati personali del debitore.
3. Comunicare il decreto alla Centrale rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati, affinché venga rimossa la segnalazione del debitore come cattivo pagatore.