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La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti comporta l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, anche d’ufficio, su richiesta del debitore esecutato. Con l’improcedibilità dell’esecuzione derivante dall’omologazione del piano, il giudice non è tenuto ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale provvedimento deve essere adottato previa verifica dei presupposti nel contraddittorio tra le parti, non solo per motivi processuali, essendo funzionale a un provvedimento che dovrà essere adottato con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche per ragioni di opportunità, al fine di consentire una valutazione concreta di eventuali criticità o ostacoli. Si pensi, ad esempio, a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore, o a un’impugnazione della sentenza di omologazione presentata dal creditore ai sensi dell’art. 51 CCII, a cui potrebbe seguire l’inibitoria ex art. 52 CCII.