La determinazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore, in mancanza di disposizioni specifiche, segue il criterio delineato dall'art. 283, comma 2, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Questo criterio stabilisce che tali spese sono quantificate in relazione all'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei membri del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE. Questa valutazione tiene conto anche delle spese necessarie alla generazione di reddito del debitore.
La determinazione precisa, sentito il parere del liquidatore, spetta al giudice delegato una volta che il debitore abbia fornito la documentazione richiesta, inclusi eventuali costi straordinari periodici essenziali per le esigenze familiari.