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Il ruolo del revisore nella chiusura del bilancio

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Determinazione del mantenimento nella liquidazione controllata

In materia di liquidazione controllata, in riferimento alla determinazione dell’ammontare delle spese necessarie a garantire il mantenimento personale e familiare del debitore, in assenza di una specifica disposizione normativa che stabilisca criteri rigidi per tale quantificazione, si ritiene opportuno fare riferimento al parametro indicato dall’articolo 283, comma II, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI). Tale norma prevede che l’importo delle spese di mantenimento debba essere determinato prendendo come base di calcolo l’ammontare dell’assegno sociale, aumentato del 50%, e moltiplicato per un coefficiente corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza ISEE. A tale somma, inoltre, dovrà essere aggiunta una maggiorazione ulteriore, che tenga conto delle spese strettamente necessarie per consentire al debitore di produrre reddito.
Tuttavia, la determinazione effettiva e concreta di tali spese deve necessariamente essere rimessa alla valutazione del Giudice Delegato. Quest’ultimo, una volta dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione controllata, sarà chiamato a effettuare un esame approfondito della situazione economico-finanziaria del debitore e del suo nucleo familiare. Solo dopo aver acquisito informazioni dettagliate circa le sue entrate, il patrimonio disponibile e gli oneri necessari per il sostentamento suo e della sua famiglia, sarà possibile stabilire in modo preciso e adeguato l’ammontare delle somme indispensabili per garantire un livello di vita dignitoso.
In definitiva, il criterio delineato dalla normativa costituisce un riferimento utile per orientare la quantificazione delle spese di mantenimento, ma la decisione finale non può prescindere da un’attenta analisi caso per caso, che tenga conto delle specifiche condizioni del debitore e della sua famiglia, nonché di eventuali esigenze particolari che possano emergere nel corso della procedura di liquidazione.
 
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